Decreto Ministeriale del 16/03/2000 DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 2000 Recepimento della direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 2000


Recepimento della direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada
approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica
a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti
a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada
che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza
del Ministro dei trasporti e della navigazione
a decretare in materia di norme costruttive
e funzionali dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto 12 giugno 1981, di recepimento
della direttiva n. 80/1268/CEE del
Consiglio relativa al consumo di carburante
dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274
del 6 ottobre 1981;
Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento
della direttiva n. 93/116/CE della
Commissione che adegua al progresso tecnico
la direttiva n. 80/1268/CEE relativa alle
emissioni di biossido di carbonio ed al consumo
di carburante dei veicoli a motore, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento
delle direttive n. 92/53/CEE e n.
93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995,
che costituisce l'ultimo testo consolidato della
direttiva n. 70/156/CEE, come da ultimo
modificato dal decreto 13 maggio 1999, di
recepimento della direttiva n. 98/91/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9
giugno 1999;
Vista la direttiva n. 1999/100/CE della Commissione
del 15 dicembre 1999 che adegua al
progresso tecnico la direttiva n. 80/1268/CEE
del Consiglio relativa alle emissioni di biossido
di carbonio ed al consumo di carburante dei
veicoli a motore;

DECRETA:
Art. 1
1. Gli allegati I e II del decreto 12 giugno
1981, come da ultimo modificato dal decreto
8 maggio 1995, sono modificati in conformità
all'allegato al presente decreto.
Art. 2
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, non è
consentito, per motivi riguardanti le emissioni di
biossido di carbonio o il consumo di carburante:
rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione
CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
1, della direttiva n. 70/156/CEE, o
rifiutare l'omologazione nazionale, o
rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita
o la immissione in circolazione dei veicoli ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva n.
70/156/CEE,
se i valori relativi alle emissioni e al consumo
sono stati determinati conformemente alla
prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come
modificato dal presente decreto.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Bollettino Giuridico Ambientale n. 23
D.M. 16/03/2000
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2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i veicoli
della categoria M1 definiti nell'allegato II,
parte A, della direttiva n. 70/156/CEE, ad
eccezione dei veicoli aventi una massa massima
superiore a 2.500 kg, e a decorrere dal 1°
gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1
aventi una massa massima superiore a 2.500
kg, non è consentito:
rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1, della direttiva n. 70/156/CEE e;
rilasciare l'omologazione nazionale, tranne
in caso di applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n.
70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se i valori
relativi alle emissioni e al consumo non sono
stati determinati conformemente alle prescrizioni
del decreto 12 giugno 1981 come modificato
dal presente decreto.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i veicoli
della categoria M1 definiti nell'allegato II,
parte A, della direttiva n. 70/156/CEE, ad
eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi
una massa massima superiore a 2.500 kg, e
a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i veicoli
della categoria M1 aventi una massa massima
superiore a 2.500 kg:
non sono più validi i certificati di conformità
che accompagnano i veicoli nuovi conformemente
alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva n. 70/156/CEE, non è
consentito immatricolare, vendere e immettere
in circolazione i veicoli nuovi che non sono
accompagnati da un certificato di conformità
a norma della direttiva n. 70/156/CEE, salvo
quando si applicano le disposizioni dell'articolo
8, paragrafo 2, della direttiva medesima, se
i valori relativi alle emissioni e al consumo non
sono stati determinati conformemente alle
prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come
modificato dal presente decreto.
Art. 3
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce
parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
(omissis)