Decreto del Presidente della Repubblica del 12/07/2000 Numero 440 D.P.R. 7 dicembre 2000 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi. D.P.R. 7 dicembre 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000, n. 440
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il programma, condiviso dal Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2000, concernente provvedimenti per la piena attuazione delle disposizioni relative alla istituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi, che prevede in particolare anche innovazioni normative e regolamentari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali e artigiane, le attivita' turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.";

b) all'articolo 3, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.";

c) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento e' unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine e' di centoventi giorni, fatta salva la facolta' di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.

1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, puo' richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.";

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "al com-ma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi precedenti" e le parole: "al medesimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai medesimi commi";

e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Ove sia gia' operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.

Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente gia' compiuti e dandone comunicazione al richiedente.";

f) all'articolo 4, comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis" e le parole:

"il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari";

h) all'articolo 4, comma 7, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" e le parole: "undici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"; al termine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.";

i) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "il sindaco del comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";

j) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento";

k) all'articolo 5, alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Non e' richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

l) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la parola:

"informatica" e' sostituita dalla seguente: "telematica";

m) all'articolo 6, comma 5, le parole: "all'articolo 8," sono sostituite dalla seguente: "al";

n) all'articolo 6, comma 6, le parole: "entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda";

o) all'articolo 6, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, e' concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.";

p) all'articolo 6, il comma 9 e' soppresso;

q) all'articolo 6, comma 11, le parole: "il responsabile della struttura" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,";

r) all'articolo 7, comma 1, le parole: "gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza", sono sostituite dalle seguenti: "le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi";

s) all'articolo 7, comma 3, la parola: "competenti" e' sostituita dalla seguente: "interessati";

t) all'articolo 9, comma 2, le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvalersi", e le parole: "dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente" sono sostituite dalle seguenti: "da altre amministrazioni";

u) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Spese). - 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attivita' istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si da' luogo al rimborso.

3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attivita' di verifica.
La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.

4. Il comune, o i comuni associati, possono altresi' prevedere, in relazione all'attivita' propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non puo' eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.".

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163