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D.M. 25 FEBBRAIO 2000, N. 124.REGOLAMENTO RECANTE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE E LE NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LECONDIZIONI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO E DI COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/67/CE DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 1994 E AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N. 203 E DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2,LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
 
Decreto Ministeriale del 25/02/2000 n° 124

Ambito di applicazione SUAP:

rifiuti

D.M. 25 febbraio 2000, n. 124.

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e lecondizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e ai sensi dell'articolo 3, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2,lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.(G.U. 18 maggio 2000, n. 114).

Art. 1. Finalità e campo di applicazione.1. Il presente decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quantopossibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamentoatmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che nerisultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n.389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti diincenerimento dei rifiuti pericolosi;c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché lecondizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alleesigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità edil volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e diassicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiutipericolosi;d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizionidel presente decreto.2. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare lenorme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.Art. 2. Definizioni.1. Ai fini del presente decreto si intende per:a) rifiuto pericoloso: i rifiuti solidi o liquidi individuati nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre1998, n. 426;b) impianto di incenerimento: qualsiasi apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti pericolosimediante ossidazione termica, compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamentotermico, quali il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamenteinceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto. In questa definizione sono inclusi gliimpianti che effettuano coincenerimento, cioè gli impianti non destinati principalmente all'incenerimento dirifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimentoindustriale, nonché tutte le installazioni e il luogo dove queste sono ubicate, compresi la ricezione dei rifiuti iningresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi dialimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, leapparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo diincenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi esistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;c) nuovo impianto di incenerimento: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione vienerilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;d) impianto di incenerimento preesistente: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione èstata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto;e) valori limite di emissione: la concentrazione e/o la massa delle sostanze inquinanti che non deveessere superata nelle emissioni degli impianti durante un periodo specificato;f) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;g) capacità nominale dell'impianto di incenerimento: la somma delle capacità di incenerimento dei forniche compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità dirifiuti che può essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.Art. 3. Esclusioni.1Emesso dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e ilMinistro della sanità.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti di incenerimento:a) inceneritori per carcasse o resti di animali;b) inceneritori per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano resi pericolosi dallapresenza di altri costituenti elencati nell'allegato II al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, comemodificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n.426;c) inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti nonsiano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato 1al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;d) inceneritori per rifiuti urbani e inceneritori per rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i rifiutitrattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi.Art. 4. Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi.1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di incenerimento sono rilasciate dallaregione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, comemodificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n.426.2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che laprogettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento prevedono l'adozione di adeguatemisure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato1.3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono inoltre indicare esplicitamente la capacità nominaledell'impianto di incenerimento nonché i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere trattatinell'impianto di incenerimento.Art. 5. Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi.1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti non destinati principalmenteall'incenerimento di rifiuti che effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o dalla provinciaautonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, comemodificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n.426.2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è vietato ilcoincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione.3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che laprogettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono l'adozione di adeguate misure preventivecontro l'inquinamento ambientale e che siano quindi rispettate, qualunque sia la quantità di calore prodottamediante combustione di rifiuti, le linee guida per categorie di impianti industriali diversi dagli impiantidestinati principalmente all'incenerimento, da emanarsi nel rispetto della normativa comunitaria vigente inmateria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, e successive modificazioni ed integrazioni.4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono indicare esplicitamente i tipi e le quantità di rifiuti pericolosiche possono essere coinceneriti nell'impianto, la potenza termica nominale della singola apparecchiaturadell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti come combustibili, il flusso di massa minimo e massimo dei rifiutiche alimentano l'impianto, il loro minimo e massimo potere calorifico inferiore e il loro contenuto massimo diagenti inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT, pentaclorofenolo (PCP), composti contenenti cloro, fluoro,zolfo, metalli pesanti. Nel caso di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cuial comma 1 deve inoltre riportare esplicitamente il divieto di cui al comma 2.Art. 6. Obblighi di comunicazione.1. I Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità redigono edinoltrano alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presentedecreto con le modalità previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE.Art. 7. Informazione.1. Le domande di autorizzazione e le relative decisioni della regione o della provincia autonomacompetente, nonché il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resiaccessibili al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio1997, n. 39.Art. 8. Disposizioni transitorie e finali.

Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'eserciziodegli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti, nei quali si intenda effettuare ilcoincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% delcalore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo ledisposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1;b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale dagarantire il più completo livello di incenerimento possibile.2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'eserciziodegli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi, nei quali si intenda effettuareil coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% delcalore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo ledisposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 2, suballegati 1 e 2;b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale dagarantire il più completo livello di incenerimento possibile.Dal confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro sei mesi dall'inizio dell'alimentazione di taliimpianti con rifiuti pericolosi, nelle condizioni più sfavorevoli previste, deve risultare che i valori limite diemissione di cui all'allegato 2 sono rispettati; per tale periodo l'autorità competente può consentire derogherispetto alla percentuale 40% indicata nel precedente paragrafo.3. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio ol'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali si intenda effettuare ilcoincenerimento di oli usati, qualunque sia la quantità di calore prodotta mediante combustione di tali rifiutipericolosi, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzati secondo le disposizioni dicui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:a) gli oli usati e le miscele oleose siano conformi ai requisiti prescritti nell'allegato 3, suballegato 1,secondo i metodi di analisi ivi indicati;b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oliusati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW;c) i bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale dagarantire il più completo livello di incenerimento possibile;d) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 3, suballegato 2.4. Gli impianti preesistenti destinati principalmenteall'incenerimento di rifiuti si adeguano alle norme tecniche e ai valori limite di emissione di cui all'allegato 1entro il 1 luglio 2000.5. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti nondestinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali già si effettua il coincenerimento di rifiutipericolosi si adeguano entro il 1° luglio 2000 alle disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2, in funzionedel valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato.6. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti nondestinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali già si effettua il coincenerimento di oli usati, fermorestando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 1luglio 2000.7. L'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applica agli impianti preesistenti a condizioneche, entro il 1 luglio 2000, il gestore comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n.241/1990, alla regione o provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cuiall'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sarà definitivamente chiuso oppurecesserà di effettuare il coincenerimento entro il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionerà per piùdi 20.000 ore.8. Per gli impianti di cui ai commi 4 e 5, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamentoprevisto dagli stessi commi, la regione o la provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazioneall'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in occasione del primo rinnovodell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, provvede all'aggiornamento dellastessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto.9. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di sola autorizzazione aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come disposto dall'articolo 9 deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 6,presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.10. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del decreto delMinistro dell'ambiente 16 gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.11. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 1 luglio 2000, previsto nei commi 4, 5 e 6,oppure fino alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel comma 7 entro e non oltre il30 giugno 2002, si applicano agli impianti preesistenti le norme tecniche previgenti all'entrata in vigore delpresente decreto.ALLEGATO INorme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi, nonché per ilcoincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto superi il 40% del caloretotale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.A. Valori limite di emissione in atmosferaGli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante ilperiodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni edesclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non vengano superati i seguenti valorilimite di emissione nell'effluente gassoso:1) Monossido di carbonio:50 mg/m^3 come valore medio giornaliero e100 mg/m3 come valore medio semiorario2) Polveri totali10 mg/m3 come valore medio giornaliero e30 mg/m3 come valore medio semiorario3) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale:10 mg/m3 come valore medio giornaliero e20 mg/m3 come valore medio semiorario4) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):10 mg/m3 come valore medio giornaliero e60 mg/m3 come valore medio semiorario5) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico1 mg/m3 come valore medio giornaliero e4 mg/m3 come valore medio semiorario6) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2):50 mg/m3 come valore medio giornaliero e200 mg/m3 come valore medio semiorario7) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2):200 mg/m3 come valore medio giornaliero e400 mg/m3 come valore medio semiorario8) Cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) [*], Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)[*]:0,05 mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per unperiodo di campionamento di 1 ora.[*] Devono essere considerate le quantità di inquinante presentinell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.9) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) [*]:0,05 mg/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.[*] Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere,gas e vapore.10) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) [*], Arsenico e suoi composti, espressicome arsenico (As) [*], Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) [*], Cromo e suoi composti,espressi come cromo (Cr) [*], Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) [*], Rame e suoicomposti, espressi come rame (Cu) [*], Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) [*],Nichel e suoi composti espressi come nichel (Ni) [*], Vanadio e suoi composti espressi come vanadio M[*],Stagno e suoi composti espressi come stagno (Sn) [*]:0,5 mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per unperiodo di campionamento di 1 ora.

Devono essere considerate le quantità di inquinante presentinell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) [*]:0,1 mg/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore[*] Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare lasomma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misuratenell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente(FTE):FTE2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 11, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,51, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,11, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,11, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,11, 2, 3, 4, 6, 7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,0012, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,12. 3, 4, 7, 8 . - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,51, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,051, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,11, 2, 3, 7, 8, 9 -Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,11, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,12. 3, 4, 6. 7, 8 - Esaclorodibenzofurano(HxCDF) 0,11, 2. 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,011. 2, 3, 4. 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01- Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,00112) Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:- Benz[a]antracene- Dibenz[a,h]antracene- Benzo[b] fluorantene- Benzo[j]fluorantene- Benzo[k]fluorantene- Benzo[a]pirene- Dibenzo[a,e]pirene- Dibenzo[a,h]pirene- Dibenzo[a,i]pirene- Dibenzo[a,l]pirene- Indeno [1,2,3 - cd] pirene0,01 mg/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.B. Normalizzazione.I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui allalettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:- temperatura 273 K- pressione 101,3 kPa- gas secco- tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco. pari all'11% in volume; in caso di incenerimento di oliusati, il riferimento diventa 3% in volume nell'effluente gassoso secco.Sei rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare untenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche. dell'incenerimento.C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera1. Metodi di campionamento e analisiI metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati e aggiornati ai sensidell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 201, in accordo alle norme CEN ove esistenti.2. Misurazioni in continuoDevono essere misurate e registrate in. continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanzeinquinanti di cui alla lettera A punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), nonché il tenore volumetrico di ossigeno, latemperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica. La misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato primadell'analisi.La misurazione in continuo di HF (vedi lettera A punto 5) può essere sostituita da misurazioni periodichese l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto deivalori limite di emissione di cui alla lettera A punto 4).I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e taratialmeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.3. Misurazioni periodicheDevono essere misurate almeno semestralmente le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui allalettera A punti 8), 9), 10), 11) e 12) nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competenteall'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche. Per i primi 12 mesi di funzionamento le misurazionidevono essere bimestrali.4. Valutazione dei risultati delle misurazioniPer le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 1995, i valori limitedi emissione si intendono rispettati se:- tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite e- tutti i valori medi semiorari non superano i pertinenti valori limite.La media semioraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corsodella semiora trascorsa.Il valore medio giornaliero è inteso come la media aritmetica dei valori semiorari validi rilevati dalle ore00:00:01 alle ore 24:00:00.Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite diemissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3comma 2 lettera b) del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.5. Parametri di funzionamentoDevono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed iltenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera G).Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravosecondizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera G:- tempo di permanenza- temperatura minima- tenore di ossigeno.D. Emissioni diffuse in atmosferaNell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzatureutilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per lamovimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre leemissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologiadisponibile.E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamentiQualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite diemissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informatal'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'autorizzazione.Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità dicontrollo.F. Altezza del caminoGli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezzaadeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti inmaniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.G. Camera di combustioneGli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodottidall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllatoed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C,raggiunta anche in prossimità, della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi inpresenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, latemperatura deve essere portata almeno a 1100°C.Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanzegassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopol'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.L'autorità competente può consentire l'applicazione di prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandolenell'autorizzazione, purché siano adottate tecniche appropriate nell'inceneritore o nei dispositivi ditrattamento dell'effluente gassoso tali da assicurare che vengano rispettati i valori limite di emissione fissatialla precedente lettera A.H. Bruciatori ausiliariL'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzioneautomaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende aldi sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G.Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantirein permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nellacamera di combustione e non debbono essere alimentati con combustibili che possano causare emissionisuperiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.I. Controllo dell'alimentazione dei rifiutiL'impianto deve essere dotato di un sistema che impedisca l'alimentazione con rifiuti nei seguenti casi:- all'avviamento finché non sia raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento;- ogni volta che la temperatura nella camera di combustione sia al di sotto di quella minima prescritta perl'incenerimento;- ogni volta che le misurazioni continue degli inquinanti nell'effluente gassoso indicano il superamento diuno qualsiasi dei valori limite di emissione, fissati alla precedente lettera A, punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 nonché 5ove applicabile.L. Efficienza di incenerimentoGli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile,adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.Il contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere superiore al 3% in peso.M. Recupero energeticoIl calore generato dal processo di incenerimento deve essere sfruttato nella maggior misura possibile.N. Consegna e ricezione dei rifiuti1. Condizioni di accettazione dei rifiutiPrima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve disporre di una descrizione deirifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:- composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutarel'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;- le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e leprecauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.2. Procedura di ricezione dei rifiutiPrima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve applicare almeno leseguenti procedure di ricezione:- deve essere determinata la massa dei rifiuti;- devono essere controllati i documenti prescritti dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e, se delcaso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo allasorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ein uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;- ove non risulti inappropriato, campioni rappresentativi devono essere prelevati, per quanto possibileprima del conferimento, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al punto 1, eper consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essereconservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.3. EsenzioniLe autorità competenti possono concedere esenzioni a quanto previsto ai punti 1 e 2 agli impiantiindustriali ed alle imprese che inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti,sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza.O. Acque reflue dell'impianto di incenerimentoFermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriali l'immissione inambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata perquanto possibile.
Purché previsto in una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue possonoessere scaricate dopo essere state trattate separatamente, a condizione che:- siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi comevalori limite di emissione e- la massa di metalli pesanti, delle diossine e dei furani contenuti nell'acque reflue in proporzione allaquantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta in modo tale che la massa di cui è consentito lo scarico inacqua sia inferiore a quella di cui è consentito lo scarico nell'aria.L'area dell'impianto di incenerimento, ivi comprese la aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, deve essereprogettata e gestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelleacque sotterranee, conformemente al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, concernente la protezionedelle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Inoltre, deve esserepredisposta una capacità di deposito delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto diincenerimento o dell'acqua contaminata che si è sparsa a causa di rovesciamenti o di operazioni diestinzione di incendi. Tale capacità deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano essereanalizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.P. Rifiuti risultanti dall'incenerimentoI rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento sono recuperati o smaltiti inconformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tal fine può essere necessario un trattamentopreventivo dei rifiuti. Tali rifiuti dovrebbero essere tenuti fra loro separati fin quando non viene valutata la loropossibilità di recupero o smaltimento, al fine di facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento essidovrebbero essere trattati con tecnologie adeguate.Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi, sotto forma di polvere, come ad esempiopolvere delle caldaie e rifiuti secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere utilizzaticontenitori chiusi.Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti risultanti dall'incenerimento,devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché ilpotenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve riguardare in particolare là frazionesolubile e i metalli pesanti.Q. Dimissione degli impianti1. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deveessere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente,ALLEGATO 2Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento in cui si effettua ilcoincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% delcalore totale effettivamente prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.Suballegato 1A. Valori limite di emissione in atmosferaGli impianti devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo tale che durante il periodo di effettivofunzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dell'apparecchiatura (forno, caldaia,essiccatore, ecc.) dello stesso ed esclusi i periodi di arresti o guasti, non vengano superati nell'effluentegassoso i valori limite di emissione di seguito indicati.Per gli inquinanti:1) monossido di carbonio,2) polveri totali,3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapore espresse come carbonio organico totale,4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl),5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF),6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2),7) ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2),8) Cadmio e suoi composti espressi come cadmio. (Cd), Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl),9) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg),10) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb), Arsenico e suoi composti, espressi comearsenico (As), Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb), Cromo e suoi composti, espressi comecromo (Cr), Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co), Rame e suoi composti, espressi comerame (Cu), Manganese e suoi, composti espressi come manganese (Mn), Nichel e suoi composti espressi
come nichel (Ni), Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V), Stagno e suoi composti espressicome stagno (Sn),11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofuranio (PCDD+PCDF),12) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA),i valori limite di emissione sono calcolati applicando la seguente formula:V rifiuto x C rifiuto + V processo x C processoV rifiuto + V processodove:f rifiuto = volume dell'effluente gassoso derivante esclusivamente dalla combustione dei rifiuti pericolosinella quantità massima prevista nell'autorizzazione e determinato in base al rifiuto, specificatonell'autorizzazione, con il più basso potere calorifico. Il volume è normalizzato alle, condizioni indicate allalettera B dell'allegato 1. Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di rifiuti pericolosi è inferiore al 10%del calore totale prodotto dall'impianto, V rifiuto va calcolato dalla quantità (fittizia) di rifiuti che, inceneritiequivalgono ad un calore prodotto del 10%, a calore totale dell'impianto fissato;C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti alla lettera A dell'allegato 1;V processo = volume dell'effluente gassoso derivante dall'attività dell'impianto, inclusa la combustione deicombustibili autorizzati, normalmente utilizzati, nell'impianto (esclusi i rifiuti pericolosi), normalizzato allecondizioni previste dalla normativa. In assenza di norme per l'impianto in questione, si deve utilizzare iltenore reale di ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con l'aggiunta di aria che non sia indispensabileper il processo La normalizzazione per le altre condizioni è quella specificata al punto B seguente;C processo = valori limite di emissione, fissati dalla normativa statale o regionale nel caso venganobruciati i combustibili normalmente autorizzati (esclusi i rifiuti). In mancanza di tali disposizioni, si applicano ivalori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se i valori limite per gli inquinanti monossido dicarbonio e sostanze organiche sotto forma di gas e vapore espresse come carbonio organico totale, nonsono fissati, si ricorre alle concentrazioni reali in massa;C = valori limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di rifiuti pericolosi e combustibiliautorizzati. Il tenore di ossigeno totale di riferimento, con cui sostituire il tenore di ossigeno per lanormalizzazione di cui alla lettera B seguente, è calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati perV rifiuto e V processo rispettando il rapporto dei volumi parziali.In ogni caso il valore limite di emissione (C) perpoliciorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF); determinato come previsto all'Allegato 1lettera A, punto 11, non può essere superiore a 0,1 mg/m3 come valore medio rilevato, per un periodo dicampionamento di 8 ore, ed valore limite di emissione (C) per la somma degli idrocarburi policiclici aromatici(IPA), indicati all'Allegato 1 lettera A, punto 12, non può essere superiore a 0,01 mg/m3 come valore mediorilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.Nell'applicazione della formula non si deve tenere conto degli inquinanti che non derivano direttamentedall'incenerimento di rifiuti pericolosi a dalla combustione di combustibili consentiti quali ad esempio quelliderivanti dai materiali necessari per la produzione oppure dai prodotti.Non si deve tenere conto del monossido di carbonio derivante direttamente dall'incenerimento di rifiutipericolosi se maggiori concentrazioni di tale inquinante nel gas di combustione sono richieste da unparticolare processo di produzione, purché vengano rispettati i valori limite per gli inquinanti di cui ai punti 11e 12 precedenti.In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti pericolosi di cui è stato autorizzato il coincenerimento; il valore limitetotale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.B. NormalizzazioneI risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui allalettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:temperatura 273 K,pressione 101,3 kPa,gas secco.Per il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco si applica quanto previsto alla letteraA precedente.Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare untenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.Suballegato 2A. Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera1. Metodi di campionamento e analisiI metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensidell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti.

Misurazioni in continuoDevono. essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanzeinquinanti di cui al Suballegato 1, lettera A punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché il tenore volumetrico di ossigeno,la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica: La misurazione in continuodel tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato primadell'analisi.La misurazione in continuo di HF (vedi Suballegato 1, lettera A punto 5) può essere sostituita damisurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCI nell'effluente gassoso chegarantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui al Suballegato 1, lettera A punto 4.I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e taratialmeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.3. Misurazioni periodicheDevono essere misurate almeno semestralmente le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alSuballegato 1, lettera A, punti da 8 a 12, nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competenteall'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche. Per i primi 12 mesi di funzionamento le misurazionidevono essere bimestrali.4. Valutazione dei risultati delle misurazioniPer le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 1995, i valori limitedi emissione si intendono rispettati se:- tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite e- tutti i valori medi semiorari non superano i pertinenti valori limite.La media semioraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corsodella semiora trascorsa.Il valore medio giornaliero è inteso come la media aritmetica dei valori semiorari uccidi rilevati dalle ore00:00:01 alle ore 24:00:00.Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite diemissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3comma 2 lettera b) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.5. Parametri di funzionamentoDevono essere misurati e registrati in continuo:- la temperatura dei gas nella camera di combustione,- il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera; - la quantità di rifiuti e di combustibilealimentato al forno. Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle piùgravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera E:- tempo di permanenza.- temperatura minima- tenore di ossigeno.B. Emissioni diffuse in atmosferaNell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzatureutilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per lamovimentazione a lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre leemissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in lince con il criterio della migliore tecnologiadisponibile.C. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamentiQualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite diemissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti all'impianto, ed essereinformata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'autorizzazione.Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità dicontrollo.D. Altezza del caminoGli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezzaadeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti inmaniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.E. Camera di combustioneGli impianti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodottidall'incenerimento dei rifiuti pericolosi siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modocontrollato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno duesecondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, latemperatura deve essere portata almeno a 1100 °C.L'autorità competente può consentire l'applicazione di prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandolenell'autorizzazione, purché siano adottate tecniche appropriate nell'impianto o nei dispositivi di trattamentodell'effluente gassoso tali da assicurare che vengano rispettati i valori limite di emissione fissati alprecedente suballegato 1, lettera A.F. Controllo dell'alimentazione dei rifiutiL'impianto deve essere dotato di un sistema che impedisca l'alimentazione con rifiuti nei seguenti casi:- all'avviamento finché non sia raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento,- ogni volta che la temperatura nella camera di combustione sia al di sotto di quella minima prescritta perl'incenerimento,- ogni volta che le misurazioni continue degli inquinanti nell'effluente gassoso indicano il superamento diuno. qualsiasi dei valori limite di emissione, fissati al precedente Suballegato 1, lettera A, per gli inquinanti dicui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 nonché 5 ove applicabile.G. Efficienza di incenerimentoGli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile,adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.H. Recupero energeticoIl calore generato dal processo deve essere sfruttato nella maggior misura possibile.I. Consegna e ricezione dei rifiuti1. Condizioni di accettazione dei rifiutiPrima di accettare i rifiuti nell'impianto, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui sianospecificati i seguenti elementi:- composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutarel'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;- le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e leprecauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.2. Procedura di ricezione dei rifiutiPrima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto, il gestore deve applicare almeno le seguenti procedure diricezione:- deve essere determinata la massa dei rifiuti;- devono essere controllati i documenti prescritti dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e, se delcaso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo allasorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ein uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;- ove non risulti inappropriato, campioni rappresentativi devono essere prelevati, per quanto possibileprima del conferimento, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al punto 1, eper consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essereconservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.3. EsenzioniLe autorità competenti possono concedere esenzioni a quanto previsto ai punti 1 e 2 agli impiantiindustriali ed alle imprese che inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti,sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza.L. Acque reflue dell'impianto di incenerimentoFermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriali, l'immissione inambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata perquanto possibile.Purché previsto in una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue possonoessere scaricate dopo essere state trattate separatamente, a condizione che:- siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi comevalori limite di emissione e- la massa di metalli pesanti, delle diossine e dei furani contenuti nelle acque reflue in proporzione allaquantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta in modo tale che la massa di cui è consentito lo scarico inacqua sia inferiore a quella di cui è consentito lo scarico nell'aria.

L'area dell'impianto, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere progettata egestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acquesotterranee, conformemente al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, concernente la protezione delleacque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.M. Rifiuti risultanti dall'incenerimentoI rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto sono recuperati o smaltiti in conformità al decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tal fine può essere necessario un trattamento preventivo dei rifiuti. Talirifiuti dovrebbero essere tenuti fra loro separati fin quando non viene valutata la loro possibilità di recupero osmaltimento; al fine di facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento essi dovrebbero essere trattati contecnologie adeguate.Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi, sotto forma di polvere, come ad esempiopolvere delle caldaie e rifiuti secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere utilizzaticontenitori chiusi.Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti risultanti dall'incenerimento,devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché ilpotenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve riguardare in particolare la frazionesolubile e i metalli pesanti.N. Dismissione degli impianti1. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deveessere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.ALLEGATO 3Norme tecniche e valori limite di emissione per il coincenerimento di oli usati (già vigenti ai sensi del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392).Suballegato 1Caratteristiche degli oli usati per l'ammissibilità a coincenerimento.A. Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per ilcoincenerimento di oli usatiPer essere ammessi a coincenerimento, gli oli usati, campionati secondo i metodi indicati nella lettera C,devono rispettare per ciascun parametro i valori massimi e minimi di seguito indicati:PARAMETRI METODI VALORIDensità a 15 °C NOM 42-83 max 0,980 kg/lASTM D 1298Potere calorifico min 30 MJ/kinferioreSedimenti totali NOM 112-71 max 3,0% in pesoASTM D 2273PCE/PCT CEI 10-19 max 25 mg/kgASTM D 4059Infiammabilità NOM 83-71 min 90 °CCleveland ASTM D 92Metalli: Assorbimento atomico max 100 mg/kg- Cromo [*] Metodo IRSA 64 (N° per la somma dei- Cadmio 20) quattro metalli- Vanadio- Nichel- Piombo Assorbimento atomico max 2000 mg/kg[*] Metodo lRSA 64 1V°20- Rame Assorbimento atomico max 500 mg/kg[*] Metodo IRSA 64 °20Cloro totale NOM 98-72 max 0,60% in pesoASTM D 1317Fluoro NOM 98-72 tracceASTM D 1317Zolfo NOM 97-80 max 1,50% in pesoASTM D 1552.

Ceneri NOM 12-88 max 1,50% in pesoASTM D 482[*] IRSA Quaderno 64 vol. 3° n. XX, pag. 10B. Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti, per ilcoincenerimento di miscele oleose (comprese le emulsioni)Per essere ammesse a coincenerimento, le miscele oleose (comprese le emulsioni), classificate come talise presentano una percentuale massima di acqua del 15 per cento in peso determinata mediante i metodi dicui alla lettera D e campionate secondo i metodi indicati nella lettera C, devono rispettare, per ciascunparametro nella fase oleosa i valori massimi e minimi di seguito indicati:Fase oleosa:PARAMETRI METODI VALORIDensità a 15 °C NOM 42-83 Max 0,980 kg/1.ASTM D 1298Potere calorifico Min 30 MI/kginferiorePCB/PCT CEI 10-19 Max 25 mg/kgSTM D 4059Cloro totale NOM 98-72 Max 0,6% in pesoASTM D 1317Diluenti NOM 39-90 Max 5,0% in volumeASTM D 322Fluoruri NOM 98-72 TracceASTM D 1317Zolfo NOM 97-80 Max 1,5% in pesoASTM D 1552Ceneri NOM 12-88ASTM D 482Metalli: Assorbimento atomico Max 10.0 mg/kg- Cromo [*] Metodo IRSA 64 (N° Per la somma dei- Cadmio 20) quattro metalli- Vanadio- Nichel- Piombo Assorbimento atomico Max 2000 mg/kg[*] Metodo IRSA 64 °20- Rame Assorbimento atomico Max 500 mg/kg[*] Metodo IRSA 64 °20pH Min 5Percentuale di olio NOM 7-70 Riportare datoASTM D 95Sedimenti totali NOM 112-71 Riportare datoASTM D 2273[*] IRSA Quaderno 64 vol. 3° n. XX, pag. 10C. Metodi di campionamento dell'olio usatoNormativa:- per campionamento manuale: NOM 1-86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270- per campionamento automatico in linea: NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057)Numero di campioni da prelevare: 3 campioni da 1 litro riempito per 4/5 [800 grammi], dei quali uno daconsegnare alla parte in contraddittorio della quale il prelievo è eseguitoConservazione dei campioni: con forti quantità di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero[0° - 4 °C] max per 60 giorniGli altri campioni devono essere conservati a temperatura ambiente [15° - 25°C] per max 60 giorni dalladata di prelievo prima dell'esecuzione dell'analisi.D. Metodi di analisi del contenuto di acqua.Normativa: NOM 7-70 - ASTM D 95Calcolo della percentuale: in base al peso.

Suballegato 2Valori limite di emissione in atmosfera e requisiti impiantistici minimi per il coincenerimento degli oli usatiA. Valori limite di emissione in atmosfera per talune sostanzeGli impianti devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo tale che durante il periodo di effettivofunzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento ed esclusi i periodi di arresti oguasti, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso:SOSTANZA INQUINANTE VALORE LIMITE ORARIOCadmio e suoi composti 0,2 mg/m3espressi come cadmio Cd [*]Nichel e suoi composti 1 mg/m3espressi come nichel (NI) [*]Cromo e suoi composti espressi 5 mg/m3 come valore medio dellacome cromo (Cr) [*] [**] somma delle concentrazioni deiRame e suoi composti espressi quattro inquinanti rilevato percome rame (Cr) [*] un periodo di campionamento diVanadio e suoi composti. 1 oraespressi come vanadio (V) [*]Piombo e suoi compostiespressi come piombo (Pb) [*]Composti inorganici del Cloro 30 mg/m3sotto forma di gas o vaporeespressi come acido cloridricoComposti inorganici del Fluoro 5 mg/3sotto forma di gas o vaporeespressi come acidofluoridricoIdrocarburi Policiclici 0,1 mg/m3AromaticiPCDD + PCDF (come diossina 0,1 mg/m3 come valore medioequivalente) [***] rilevato per un periodo dicampionamento di 8 orePCB/PCT 0,1 mg/m3[*] Devono essere considerate le quantità di inquinante presentinell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.[**] Il Cromo nella forma esavalente non deve eccedere in ogni caso 1mg/m3.[***] Per la determinazione del valore medio, espresso come somma diPCDD/PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni dimassa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluentegassoso ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore ditossicità equivalente (FTE):FTE2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,51, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,11, 2; 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,11, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,11, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,0012, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0;12, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibsnzofurano (PeCDF) 0,51, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,051, 2; 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,11, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,11, 2, 3, 6, 7; 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,12, 3, 4,.6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano, (HicCDF) . 0,'11, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurailo (HpCDF) 0;01- Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0;001Per le altre sostanze non previste nella tabella, i valori limite di emissione sono quelli già autorizzati aisensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e non possono in ogni caso essere meno restrittivi di quelliprevisti nel decreto ministeriale 12 luglio 1990 e sue modificazioni edintegrazioni:B. NormalizzazioneI risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui allalettera A sono normalizzati alte seguenti condizioni:- temperatura 273 K- pressione 101,3 kPa- gas secco- tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% in volume.C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni in atmosferaI metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensidell'articolo 3, comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti.D. Requisiti tecnici minimiAi fini del coincenerimento di oli usati, gli impianti devono possedere almeno i seguenti requisiti:a) essere dotati di controllo in continuo della combustione, mediante. apparati di misura in continuoalmeno della percentuale di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;b) essere dotati di un sistema di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimentosignificativo delle polveri e di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi diavviamento;c) avere significativa capacità di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici,SO2);d) per quanto attiene alle caldaie, garantire in .tutte le condizioni di esercizio:- temperatura della camera di combustione non inferiore a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti aletto fluido;- efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), non inferiore al 99%;- tempo di permanenza dei filmi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi;- tenore di ossigeno nei fiumi non inferiore al 4% in volume.