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LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 29-11-2006
 
Legge Regionale del 29/11/2006 n° 21

Ambito di applicazione SUAP:

prodotti alimentari

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 29-11-2006
REGIONE LAZIO
Disciplina dello svolgimento delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo)
e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del
commercio) e successive modifiche
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 34
del 9 dicembre 2006
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 10
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:



CAPO I Disposizioni generali




ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande, ponendo a base il principio della libertà di iniziativa
economica privata e perseguendo le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, l’incremento dei livelli di concorrenza nel
settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile;
c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza
dell’informazione sui prezzi e sulle condizioni del servizio, alla
sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla salvaguardia della salute e
alla qualificazione dei consumi;
d) l’efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione di
alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed
alla capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi e
dell’inflazione;
e) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole
imprese;
f) lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo,
artigianale e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e
sostenere azioni di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti
territoriali nonché alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici
regionali;
g) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione
del lavoro in tutte le sue forme, all’incremento dei livelli di qualità
nel servizio, alla sicurezza alimentare ed all’aggiornamento costante dei
titolari degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti;
h) la prevenzione del fenomeno dell’alcolismo soprattutto nei confronti dei
minori;
i) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con
particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
l) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione
amministrativa come principali metodi di relazione e collaborazione tra
gli enti locali e le categorie economiche, anche ai fini della
programmazione del settore;
m) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e
bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni
quantitative e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a
tali fini tra l’Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici
esercizi di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n.
33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche,
le rappresentanze di settore e gli enti locali;
n) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali,
artistici ed architettonici e l’esigenza di occupazione di suolo pubblico
per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con
particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai
centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni
locali e salvaguardare l’occupazione;
o) la salvaguardia dei locali storici;
p) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed
occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare
riferimento alla riduzione dell’inquinamento acustico.







ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica allo svolgimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande come definite all’articolo 3, ad
eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione della legge 8 agosto
1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) e successive modifiche.







ARTICOLO 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande:
1) la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e
bevande nei locali dell’esercizio ovvero in una superficie attrezzata,
aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite
dall’articolo 36 della l. r. 33/1999;
2) l’organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e
bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e
alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso;
b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui
il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento
di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
c) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione;
d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a
livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di
confederazioni rappresentate nei consigli delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);
e) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a
livello nazionale, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
f) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore dei
pubblici esercizi firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) di categoria;
g) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
provinciale, le organizzazioni dei lavoratori del settore dei pubblici
esercizi le cui organizzazioni sindacali nazionali sono firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
h) per organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori
rappresentate in seno al Comitato regionale degli utenti e dei
consumatori (CRUC) istituito con la legge regionale 10 novembre 1992, n.
44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore);
i) per autorizzazione stagionale, l’autorizzazione rilasciata per un periodo
di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e
non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno
successivo a quello in cui ha inizio;
l) per superficie di somministrazione, l’area destinata alla vendita e al
relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa
quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione
dell’area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o
agli uffici ed ai servizi;
m) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell’arco di
centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione
in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche;
n) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti
offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore
di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di
altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l’opera di altro
soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;
o) per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da
parte dell’ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a
servitù pubblica, contigue all’esercizio di somministrazione
concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di
alimenti e bevande.



CAPO II Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti




ARTICOLO 4

(Indirizzi e iniziative della Regione)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera a
bis), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo) e successive modifiche, con deliberazione della Giunta
regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono
definiti gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri
di cui all’articolo 5 della presente legge, volti ad assicurare la migliore
funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire
uniformità e coerenza al comparto ed a perseguire il più equilibrato rapporto
tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico
di alimenti, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici,
alle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle
socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali. I suddetti
indirizzi sono soggetti a revisione tenuto conto, in particolare, del
monitoraggio periodico del settore e dell’analisi dei dati relativi alle
variazioni della consistenza strutturale e della domanda forniti
dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 33/1999 e
successive modifiche, nonché delle esigenze di sviluppo del settore
manifestate dalle amministrazioni locali e dalle organizzazioni dei pubblici
esercizi e dei consumatori.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale:
a) previa acquisizione del parere dei rappresentanti regionali delle
organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori.

3. Il parere di cui al comma 2, lettera a) è reso entro trenta giorni
dalla relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali si può prescindere dallo
stesso.







ARTICOLO 5

(Criteri dei comuni)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 71 della l.r. 14/1999 e

successive modifiche, i comuni, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui
all’articolo 4, comma 1, della presente legge, determinano i criteri per lo
sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande indicando,
anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio
di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di
quelle relative al trasferimento di sede, ai sensi dell’articolo 11. Nella
determinazione dei criteri i comuni possono utilizzare anche parametri
numerici o indici di servizio.

2. L’eventuale ricorso a parametri numerici o indici di servizio non
deve, comunque, costituire ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori
ed alla diversificazione delle forme e delle modalità dell’offerta sul
territorio, con particolare riferimento all’evoluzione della domanda e delle
esigenze ed abitudini di consumo alimentare extra domestico.

3. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall’articolo
118, primo comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 1, dello
Statuto, il Comune di Roma, in considerazione dell’alta rilevanza artistico-
monumentale, del crescente livello dei flussi turistici e delle particolari
caratteristiche demografiche e strutturali, può determinare i criteri ed
utilizzare gli indici o parametri numerici di cui al comma 1 anche in deroga
agli indirizzi regionali, con particolare riferimento alla città storica così
come definita nel proprio piano regolatore urbanistico.

4. I criteri comunali sono soggetti a revisione in base all’evoluzione
del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla
qualificazione del territorio e sono determinati:
a) previa acquisizione del parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello provinciale e le organizzazioni dei consumatori.

5. Al parere di cui al comma 4, lettera a) si applicano le disposizioni
dell’articolo 4, comma 3.







ARTICOLO 6

(Attività escluse dai criteri dei comuni)

1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all’articolo 5 le attività
di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo,
intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale
o stagionale; l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui
la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti
della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo
svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi
igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice
musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
b) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade
extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di
somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi
regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
c) al domicilio del consumatore;
d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati
all’interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli
alloggiati ed ai loro ospiti;
e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli
alloggiati ed ai loro ospiti;
f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e
imprese pubbliche e private;
h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle
forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di
accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili
strutture di accoglienza e sostegno;
i) nei mezzi di trasporto pubblico;
l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui
all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 33/1999 e successive
modifiche;
m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso previsti dalla
legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei
mercati all’ingrosso) e successive modifiche ;
n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente
destinati;
o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione
vigente.

2. Il Comune di Roma può far rientrare nei criteri di cui all’articolo 5
le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1,
lettera a), nonché, limitatamente alle medie strutture di vendita, le
attività di cui alla lettera l) dello stesso comma.







ARTICOLO 7

(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono dettate, nel rispetto della potestà
normativa dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3) e sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni dei
pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le
organizzazioni dei consumatori, disposizioni attuative ed integrative della
presente legge, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è
espressamente rinviata al regolamento stesso, nonché:
a) alle indicazioni generali cui devono conformarsi le aziende unità
sanitarie locali nelle attività di controllo nonché gli esercizi di
somministrazione qualora optino per l’adozione del sistema di analisi dei
rischi e di controllo dei punti critici HACCP (hazard analysis and
critical control points);
b) ai criteri generali per l’adozione da parte dei comuni degli strumenti
normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca
delle concessioni di occupazione di suolo pubblico e per la fissazione
dei relativi canoni concessori;
c) agli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni degli orari di
apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali
e danzanti congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e
bevande;
d) al contenuto essenziale dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione
di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, delle comunicazioni e
della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, commi 10 e
12, nonché delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
e) alle modalità di attuazione dei procedimenti di concertazione e di
partecipazione amministrativa ad ogni livello territoriale;
f) alle previsioni di salvaguardia per gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, con riferimento alle norme in materia di destinazione
d’uso e ai regolamenti urbanistici ed edilizi, nell’ambito di contesti
urbani di particolare pregio artistico ed architettonico.

2. I comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di
concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano in particolare:
a) le modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere le
autorizzazioni di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, nonché le
modalità relative al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle
autorizzazioni stesse;
b) le modalità per la comunicazione e per la dichiarazione di inizio
attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché per l’invio delle
comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
c) l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli
esercizi di somministrazione e l’orario di apertura dei locali che
svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente
alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto
dall’articolo 17;
d) l’utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente
idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di
preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione
dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici.



CAPO III Requisiti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale




ARTICOLO 8

(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

1. Lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi,
denominati percorsi integrati assistiti, analoghi a quelli previsti
dall’articolo 5 della l. r. 33/1999, come da ultimo modificato
dall’articolo 111 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un
corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande
istituito o riconosciuto da un’altra regione o dalle Province autonome di
Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola
alberghiera o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi
nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il
terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare
comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) o, se trattasi di socio di società a responsabilità
limitata, aver prestato la propria opera, per almeno due anni
continuativi nell’ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere
di abitualità e prevalenza;
c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive
modifiche, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di
impresa turistica.

2. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 1, lettera a)
consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-
economiche attinenti all’attività di somministrazione e vendita di alimenti e
bevande, alla salute, alla sicurezza e all’informazione dei consumatori,
accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire
l’acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e
manipolazione di alimenti freschi e conservati.

3. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1 sono
stabiliti la durata e le materie dei percorsi formativi indicati al comma 1,
lettera a) del presente articolo, i requisiti di accesso alle prove finali
nonché le modalità per la realizzazione dei percorsi stessi mediante
affidamento in convenzione alle associazioni del settore del commercio
rappresentative a livello regionale, che vi provvedono attraverso i centri di
assistenza tecnica (CAT) di cui all’articolo 6 della l.r. 33/1999 e successive
modifiche.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è valido anche ai fini
dell’attività commerciale nel settore alimentare.

5. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti
di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra
persona specificamente delegata all’attività di somministrazione.

6. Ai cittadini membri degli Stati dell’Unione europea ed alle società
costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità
europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di
attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto
dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 di attuazione della
direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività
professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.

7. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva
della libertà personale superiore a tre anni;
b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti
di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse
clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle
norme sul gioco del lotto;
c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i
delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità) e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata
una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, ovvero sono
sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi
con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione.

8. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande dall’emanazione del decreto di
chiusura del fallimento.

9. Nelle ipotesi previste al comma 7, lettere a), b), c) ed e), il
divieto di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o
si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza.

10. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano:
a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di
amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di
amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali,
anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile;
e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società
consorziate, in caso di consorzi di cui all’articolo 2602 del codice
civile;
f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato,
in caso di società di cui all’articolo 2508 del codice civile.







ARTICOLO 9

(Corsi di aggiornamento e di riqualificazione)

1. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1 sono
stabiliti contenuti, periodicità e durata dei corsi finalizzati
all’aggiornamento professionale e alla riqualificazione degli operatori del
settore della somministrazione di alimenti e bevande e dei loro dipendenti. La
realizzazione di tali corsi avviene con le modalità previste dall’articolo 8,
comma 3.



CAPO IV Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande




ARTICOLO 10

(Tipologia di esercizi)

1. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell’unica
tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall’articolo 3,
comma 1, lettera c).

2. Gli esercizi di cui al presente articolo, aperti al pubblico, hanno
facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere
svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di
inquinamento acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di
sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di
somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme
contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente
impiegato.







ARTICOLO 11

(Condizioni per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede degli
esercizi di somministrazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, l’apertura ed il
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad
autorizzazione del comune.

2. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell’esercizio
di somministrazione può essere presentata solo nel caso in cui l’attività che
si trasferisce è già stata effettivamente avviata da almeno sessanta giorni.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa istanza
dell’interessato presentata con le modalità disciplinate dal regolamento
comunale ai sensi dell’articolo 7, comma 2. Nell’istanza, a pena
d’improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende
esercitare l’attività di somministrazione.

4. Le istanze di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo
l’ordine cronologico di presentazione. Qualora, entro novanta giorni dalla
presentazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione, attestata dal
protocollo del comune, il richiedente non riceve alcuna comunicazione, la
domanda si intende accolta.

5. L’esame della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione non sono
subordinati:
a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l’attività di
somministrazione;
b) alla presentazione preventiva del sistema HACCP e del certificato
prevenzione incendi se richiesto dalla legge;
c) all’indicazione dell’eventuale delegato in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 8.

6. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità
esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

7. L’autorizzazione abilita all’installazione ed all’uso di apparecchi
radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini,
nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

8. Il comune può stabilire, nell’ambito della disciplina regolamentare di
cui all’articolo 7, comma 2, le condizioni e le modalità per lo svolgimento
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

9. L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al
comune e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte del comune stesso.

10. Nella comunicazione di cui al comma 9 il soggetto interessato dichiara
di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla
destinazione d’uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di
concessione edilizia per l’ampliamento strutturale.

11. Al fine di monitorare la consistenza della rete dei pubblici esercizi
il comune trasmette copia dell’autorizzazione, entro trenta giorni dal
rilascio, alla CCIAA competente e comunica semestralmente all’Osservatorio
regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche le
variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare
riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle
tipologie aziendali..

12. Le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), f), g)
h) i), l) e m) sono sottoposte a dichiarazione di inizio di attività al
comune. Per le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera n) è
sufficiente una mera comunicazione al comune. Relativamente alle attività di
cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e o), nonché agli stabilimenti
balneari si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi
restando i requisiti professionali e soggettivi di cui all’articolo 8.







ARTICOLO 12

(Autorizzazione temporanea)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni
straordinarie di persone, il comune nel cui territorio si svolge la
manifestazione può rilasciare l’autorizzazione ad uno o più soggetti per lo
svolgimento temporaneo dell’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande
superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. L’autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo
svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte
di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.

3. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui
all’articolo 8, nonché all’accertamento della sussistenza delle condizioni di
sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a
quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai
luoghi in cui si svolge la manifestazione.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma
occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di
cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-
sanitarie.







ARTICOLO 13

(Affidamento della gestione di reparti)

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la
gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un
soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, dandone
comunicazione al comune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi
al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti
collettivi di lavoro.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al
comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento
strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso
autonomo.







ARTICOLO 14

(Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di somministrazione è
soggetto a comunicazione, entro trenta giorni dall’avvenuto subingresso, al
comune in cui ha sede l’esercizio stesso e determina la reintestazione con
efficacia immediata dell’autorizzazione nei confronti del subentrante, a
condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora
intenda proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, può
chiedere la reintestazione dell’autorizzazione, continuando a svolgere
l’attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all’articolo
8, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo
proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che
succede per causa di morte non intenda continuare l’attività e la ceda ad
altri, il comune provvede alla reintestazione dell’autorizzazione a favore del
subentrante ai sensi del comma 1.







ARTICOLO 15

(Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)

1. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione sono sospese:
a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici
giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti
eventualmente nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell’articolo
17, comma 5;
b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni,
in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui
all’articolo 17, comma 2;
c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in
caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo
16.

2. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande decadono:
a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro
un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa o sospenda
l’attività per un periodo superiore a un anno;
b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 8;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle
norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si
esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del titolare,
l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei
mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata
istanza;
e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua
l’attività secondo le modalità previste all’articolo 14.

3. L’autorizzazione temporanea di cui all’articolo 12 decade nei casi
previsti al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo.

4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d) non è concessa nel caso
di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o
della mancata adozione dell’apposito sistema HACCP, ovvero del mancato
rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in
caso di ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di
sistemazione edilizia dei locali.







ARTICOLO 16

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere
resi noti al pubblico con le seguenti modalità:
a) mediante esposizione, all’interno del locale, di apposita tabella in
tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le
attività di ristorazione;
b) mediante esposizione della tabella anche all’esterno del locale o
comunque in maniera tale che sia leggibile dall’esterno dello stesso,
limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta
dei vini.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a
prezzo fisso è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il
coperto, le bevande e quant’altro non sia compreso nell’offerta al pubblico ed
appositamente pubblicizzato nell’offerta medesima.

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la
tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti
prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con
modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al
pubblico. E’ inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il
coperto.

4. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al
pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque
collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i
casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e
facilmente visibile sui prodotti stessi.







ARTICOLO 17

(Orario di apertura e chiusura degli esercizi)

1. I comuni, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e
delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello
provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, determinano l’orario
minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di
somministrazione nell’ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di
sei ore ed un massimo di diciotto ore.

2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di
somministrazione, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente
attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione
degli esercenti entro il limite minimo e massimo stabilito dal comune, che può
differenziarlo in ragione delle caratteristiche e specificità delle zone
considerate, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e
secondo livello relativi al personale dipendente impiegato, con particolare
riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente
sancito. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi
settimanali con espressa indicazione nel cartello di cui al comma 3.

3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di
comunicare al comune l’orario adottato e renderlo pubblico con l’esposizione
di un apposito cartello ben visibile.

4. Nell’ambito della fascia oraria prevista dai commi 1 e 2 i titolari
degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a
condizione che l’orario di attività non sia inferiore all’orario minimo
stabilito dal comune.

5. Il comune, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio
ed in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con
riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale,
previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle
organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale,
nonché delle organizzazioni dei consumatori, può predisporre, entro e non
oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli
esercizi di somministrazione. Gli esercenti devono rendere noti i turni al
pubblico mediante esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un
apposito cartello ben visibile.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 6,
comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l).

7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali
situati all’interno delle strutture di cui all’articolo 6, comma 1, lettere
a), l) ed m) devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture
medesime.

8. Il comune, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e
delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello
provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori e nel rispetto degli
indirizzi definiti dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all’articolo
7, comma 1, determina, altresì, la durata minima e massima di apertura degli
esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante
congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

9. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall’articolo
118, primo comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 1, dello
Statuto, il Comune di Roma, nella determinazione degli orari di apertura e
chiusura degli esercizi di somministrazione, può derogare alla fascia oraria
di cui al comma 1.







ARTICOLO 18

(Disposizioni per i distributori automatici)

1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di
alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e
all’uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione
all’esercizio di somministrazione di cui all’articolo 11.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione mediante distributori automatici.







ARTICOLO 19

(Sussidiarietà)

1. I comuni, in attuazione dell’articolo 118, comma quarto, della
Costituzione, favoriscono le autonome iniziative delle organizzazioni di
rappresentanza dei pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di
interesse generale volte a facilitare il rapporto tra pubbliche
amministrazioni ed imprese utenti e a fornire informazioni alla generalità
degli interessati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di rappresentanza dei
pubblici esercizi possono attivare presso le proprie sedi, presso enti di loro
diretta emanazione e presso i CAT di cui all’articolo 6 della l.r. 33/1999 e
successive modifiche, sportelli preposti ad attività di informazione,
compilazione e consulenza anche ai fini della presentazione delle istanze per
l’ottenimento delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 e per le
concessioni di suolo pubblico, nonché ad ulteriori compiti o attività affidati
dai comuni.

3. I comuni, con proprio regolamento e previa concertazione con le
organizzazioni locali dei pubblici esercizi, provvedono ad individuare le
modalità e le procedure attraverso cui promuovere e favorire le attività di
cui ai commi 1 e 2.



CAPO V Sanzioni e disposizioni finali




ARTICOLO 20

(Sanzioni pecuniarie)

1. Chiunque svolga l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste siano decadute o sospese,
ovvero violi ogni altra disposizione della presente legge, salvo quanto
previsto dal comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui
all’articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive
modifiche.

2. Chiunque violi le disposizioni contenute nell’articolo 16 è soggetto
al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 17 bis, comma 3,
del r.d. 773/1931 e successive modifiche.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931 e successive modifiche.

4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera a),
per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell’articolo 17, comma
5, il comune, in caso di recidiva, commina la sanzione pecuniaria prevista dal
comma 2 del presente articolo.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b),
il comune, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di
cui all’articolo 17, comma 2, commina la sanzione pecuniaria prevista dal
comma 2 del presente articolo.

6. Il comune provvede all’irrogazione e alla riscossione delle sanzioni
di cui al presente articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.







ARTICOLO 21

(Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40)

1. La legge regionale 12 agosto 1978, n. 40 (Determinazione, ai sensi
dell’articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei
pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande) è abrogata.







ARTICOLO 22

(Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 69 della l. r. 14/1999 e
successive modifiche è inserita la seguente:
“a bis) la definizione degli indirizzi per la determinazione da parte dei
comuni dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande e degli orari di apertura degli esercizi che svolgono
attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di
somministrazione di alimenti e bevande;”

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della l. r. 14/1999 è
abrogata.

3. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 71 della l. r. 14/1999 è
sostituita dalla seguente:
“l) la determinazione, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla
Regione, dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, del relativo orario minimo e massimo di apertura e
chiusura e dell’orario di apertura degli esercizi che svolgono attività di
intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di
alimenti e bevande, nonché il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per
l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi stessi”.







ARTICOLO 23

(Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche)

1. L’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche è sostituito
dal seguente:
“Art. 8
(Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi)

1. Ai fini della rilevazione, dell’analisi e dello studio delle problematiche
del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l’Osservatorio
regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato
Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di
commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque
anni, determina la composizione dell’Osservatorio nel numero massimo di
quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza, oltre
che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di
soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici
esercizi, dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale,
del credito e giuridico-economico nonché di un rappresentante
dell’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) e di un
rappresentante del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC).

3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La
mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione
dell’Osservatorio, essendo sufficiente, a tale fine, la presenza del 50 per
cento dei componenti stessi.

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 sono, altresì:
a) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di
coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA;
b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di
specifici compiti;
c) determinate le modalità per lo svolgimento delle attività
dell’Osservatorio di cui all’articolo 9, anche avvalendosi di enti
strumentali regionali.

5. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide qualunque sia il numero dei
componenti presenti.

6. Agli esperti esterni componenti dell’Osservatorio spettano, per la
partecipazione alle relative riunioni, i compensi determinati ai sensi della
normativa regionale vigente in materia.”.

2. L’articolo 9 della lr. 33/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Attività dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) analizza gli effetti delle politiche per il commercio e per i pubblici
esercizi anche in termini occupazionali e assicura il monitoraggio di
tali settori rilevando:
1) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete
distributiva, suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per
province;
2) le caratteristiche strutturali e tipologiche della rete dei pubblici
esercizi suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
3) la tipologia e le variazioni dei consumi;
4) l’incidenza settoriale sui livelli occupazionali, anche con
riferimento all’evoluzione e trasformazione dei mestieri;
5) l’efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e di
quella dei pubblici esercizi e la loro rispondenza alle richieste dei
consumatori;
6) i problemi derivanti dall’applicazione della programmazione
commerciale ed urbanistica nei territori di cui ai numeri 1 e 2;
7) i problemi derivanti dall’applicazione degli indirizzi regionali e dei
piani di sviluppo comunali per i pubblici esercizi;
8) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale e dei
pubblici esercizi;

b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di
commercio e di pubblici esercizi anche attraverso l’organizzazione e la
partecipazione all’organizzazione di seminari e convegni;
c) realizza strumenti di informazione periodica anche sotto forma di
approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza per i
settori interessati, destinati alle imprese commerciali e dei pubblici
esercizi, nonché alle organizzazioni imprenditoriali ed agli enti locali.

2. I comuni e le CCIAA, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, lettera
a), raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell’Osservatorio, senza
oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva e dei pubblici
esercizi secondo un flusso informativo continuo, che consenta di conoscere la
situazione medesima in tempo reale.”.

3. L’articolo 10 della lr. 33/1999 è abrogato.







ARTICOLO 24

(Disapplicazione di norme statali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere
applicazione nella Regione Lazio la legge 25 agosto 1991, n. 287
(Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi) e successive modifiche e l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n.
25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

2. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 4 e 5
della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 5, 7, comma 2, e 11 della presente legge.







ARTICOLO 25

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al
registro esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della l. 426/1971 e
successive modifiche.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e
dei regolamenti statali per l’esercizio di somministrazione hanno diritto ad
estendere la relativa attività previo aggiornamento dell’autorizzazione
sanitaria o adozione del sistema HACCP. Il comune provvede alla conversione
d’ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del
titolare.

3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991, attivate in
uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della presente legge si
considerano un unico titolo autorizzatorio.

4. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991 non attivate
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
decadono.

5. I requisiti professionali previsti dall’articolo 8 si intendono
riconosciuti:
a) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il
commercio, di cui alla l. 426/1971 e successive modifiche, per l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione
speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica,
purché in possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione stessa;
b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per
l’iscrizione al registro di cui alla lettera a).

6. Fino alla definizione degli indirizzi della Regione di cui
all’articolo 4 e alla determinazione dei criteri dei comuni di cui
all’articolo 5 non possono essere autorizzati nuovi esercizi di
somministrazione, ad eccezione dei casi di subingresso e di trasferimento di
sede nonché di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.

7. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge relativi all’avvio di nuove attività di somministrazione di
alimenti e bevande, a subingresso o a trasferimento di sede, il comune
provvede in ogni caso al rilascio di un’unica tipologia autorizzatoria.

8. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 4 e il
regolamento di cui all’articolo 7, comma 1 entro e non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’adozione
dei suddetti atti regionali e dei criteri e regolamenti comunali di cui agli
articoli 5 e 7, comma 2, continuano ad avere efficacia i provvedimenti
comunali adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 16
dicembre 1998, n. 475 (Criteri e parametri atti a determinare il numero di
autorizzazioni rilasciabili dai comuni nelle aree interessate in materia di
pubblici esercizi), nonché i provvedimenti comunali adottati per disciplinare
gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande.







ARTICOLO 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 novembre 2006

Marrazzo