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CIRCOLARE 27 GENNAIO 2000, N.2 - DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N. 32, RECANTE: "RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, A NORMA DELL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA C), DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59". COMPETENZE DEL SINDACO - LEGGE N. 127/1997.
 
Circolare Ministeriale del 27/01/2000 n° 2

Ambito di applicazione SUAP:

impianti

CIRCOLARE 27 gennaio 2000, n.2

Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59". Competenze del sindaco - Legge n. 127/1997.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al rappresentante dello Stato nella
regione Sardegna
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di
coordinamento della Valle d'Aosta

Alcuni comuni hanno interpellato questo ufficio,rilevando che il decreto legislativo in oggetto contempla alcune disposizioni che imputano specifiche competenze al sindaco, tra cui, in particolare, quella concernente l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti (art. 1, comma 2), che appaiono incompatibili con il principio di separazione fra politica e gestione, consolidatosi, com'e' noto, con la legge n. 127/1997. In particolare tali disposizioni si porrebbero in contrasto con l'art. 6 della legge n. 127/1997, che demanda all'esclusiva competenza degli
organi burocratici il compimento di una serie di atti (ivi compresi, fra gli altri, i provvedimenti autorizzatori), riconducibili alla gestione amministrativa.
In ordine a tale questione questo ufficio ha ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica che si e' espresso nei termini qui di seguito riportati. "... Quest'ufficio nel quadro di un'interpretazione evolutiva, rispettosa del principio della separazione fra poteri di indirizzo
politico e poteri regionali, al quale del resto si uniformano in modo sempre piu' incisivo le attuali riforme in materia di organizzazione dei pubblici uffici (sia in ambito statale che locale), e' del parere che la suddetta competenza debba essere riconosciuta non piu' in capo al sindaco, bensi' al dirigente responsabile del relativo servizio. In particolare la legge n. 127/1997 attribuisce alla competenza dei dirigenti amministrativi tutte le autorizzazioni e le concessioni, comprese quelle edilizie e quelle il cui rilascio presupponga
accertamenti valutativi di natura discrezionale. Tale interpretazione trova del resto adeguato supporto nell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che, introducendo al riguardo una sorta di clausola di chiusura, prevede che le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
In senso conforme si e' inoltre espresso, in data 29 novembre 1999, l'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge n. 127/1997".
In considerazione della valenza generale della problematica in parola, si pregano le SS.LL. di volerne dare piu' ampia diffusione presso gli enti locali.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
Gelati