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D.M. 26 GIUGNO 2000, N. 219.REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI, AI SENSIDELL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.(G.U. 4 AGOSTO 2000, N. 181).
 
Decreto Ministeriale del 26/06/2000 n° 219

Ambito di applicazione SUAP:

sicurezza

D.M. 26 giugno 2000, n. 219.
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensidell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.(G.U. 4 agosto 2000, n. 181).

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cuial comma 4 allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salutepubblica e controlli efficaci.
2. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire invia prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitaridevono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, ilriciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento. A talfine devono essere incentivati:

a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sullacorretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali noninfetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutturesanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci perridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari nonpericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre laproduzione di rifiuti alimentari;
e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minorecontenuto di sostanze pericolose;
f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero dimateria e di energia.
3. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondocriteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresì,provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.
4. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attivitàcimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

Art. 2.

Definizioni.1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presenteregolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività1Emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità. e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ederogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti elencatinell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni edintegrazioni;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titoloesemplificativo nell'allegato II, compresi tra i rifiuti pericolosi dell'allegato D al decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, che presentano almeno unadelle caratteristiche di pericolo individuate dall'allegato I al decreto medesimo, conesclusione di quella individuata dalla voce "H9" dello stesso allegato I;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dallevoci 18.01.03 e 18.02.02 dell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, chepresentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce "H9" dell'allegato I al predettodecreto:

1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste unrischio di trasmissione biologica aerea nonché da ambienti ove soggiornano pazienti inisolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo IV di cuiall'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche edintegrazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento chepresentano almeno una delle seguenti caratteristiche.
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto conqualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlovisibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura ilpaziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale,liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, esclusi i rifiuti disciplinati dal decretolegislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per i qualisia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibileattraverso tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti,componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione otumulazione:
1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es.maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivitàcimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature esimilari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione odinumazione;) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrinotra quelli di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, assoggettati al regime giuridico ealle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutturesanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti didegenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti damalattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, unapatologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti daconferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi cheper qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2,lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutturesanitarie;
7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazioneeffettuato ai sensi della lettera l), a condizione che sia in esercizio nell'ambito territorialeottimale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3, deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie dirifiuti sanitari:
1) farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i farmaci ed i materiali antiblastici per usoumano o veterinario;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presenteregolamento;
3) animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;i) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego disostanze disinfettanti;l) sterilizzazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22/1997: abbattimentodella carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a10-6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima,mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento nonché la diminuzione di volume dei rifiuti stessi. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III delpresente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;
m) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiutisanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed imetodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima sulla basedelle prove di convalida in essa stabilite.

Art. 3.

Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione.
1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi,nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.
1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo,raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari,dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiterialisi applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture pubbliche eprivate che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia svolta all'esternodelle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, aisensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ilconferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 45, comma 1, del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22.3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.

Art. 5.

Recupero di materia dai rifiuti sanitari.
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento,deve essere favorito il recupero delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraversola raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusioneprivati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori disoluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che nonsiano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provenganoda pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, adesclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.

2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie aisensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comunipossono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Art. 6.

Acque reflue provenienti da attività sanitaria.
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal decretolegislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Capo II
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Art. 7.

Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impiantiautorizzati al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esuccessive modifiche ed integrazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della strutturasanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiutiprodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitariadove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitariedecentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazionelocalizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degliimpianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutturesanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazionedei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmentecompetenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima dellamessa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per iparametri previsti dall'allegato III. Per i parametri essenziali la convalida deve essereripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzionestraordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata percinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essereesibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo itempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabilesanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da partedelle autorità competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, presso l'impianto disterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nelquale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguentiinformazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8.

Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitaripericolosi a rischio infettivo.
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, lamovimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto deirifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando appositoimballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti,apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischioinfettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno,eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante lascritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate perresistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione etrasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggiutilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essereeffettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22;b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischioinfettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.

Art. 9.

Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitaristerilizzati.
1. I rifiuti sanitari sterilizzati in conformità alle norme precedenti devono essere raccoltie trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della salute edell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lostoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuatiutilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelliutilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile,l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la datadella sterilizzazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di deposito temporaneo,stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regimegiuridico e alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui all'articolo 2, comma1, lettera c), si applicano le disposizioni che disciplinano le operazioni di depositotemporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.

Art. 10.

Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediantetermodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristichedi pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono esseresmaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispettodelle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, esuccessive modificazioni ed integrazioni:
a) in impianti di incenerimento dedicati;
b) in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e in impianti di incenerimento di rifiutiurbani, a condizione che tali impianti siano dotati di un sistema di alimentazione per talirifiuti appropriato ed idoneo a garantire una efficace tutela della salute e dell'ambiente, conparticolare riferimento all'obbligo di evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contattodei rifiuti sanitari con gli operatori.

Art. 11
.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltitimediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22.2. I rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle altre caratteristiche dipericolo di cui all'allegato "I" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono esseresmaltiti anche in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati diun appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nelrispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503,e successive modifiche ed integrazioni.3. I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in discarica solo qualora ricorranole condizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.A tali fini:a) i rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimentoin discarica dei rifiuti urbani ed assimilati;b) i rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano losmaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi.4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito all'articolo 2,comma 1, lettera g), punto 8, e all'articolo 9, i rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti alregime giuridico dei rifiuti urbani.

Capo III

Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali,esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari cherichiedono particolari modalità di smaltimento.

Art. 12.

Rifiuti da esumazione e da estumulazione.
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente daglialtri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati inappositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per laraccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recantila scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione èconsentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero,qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità delsistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusinegli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.4.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltitiin impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero deiresti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5.6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione deirifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1 e 3, tali rifiuti devono essere inseriti inapposito imballaggio a perdere, anche flessibile.Art. 13.Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),punto 1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati arecupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favoritele operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2.Art. 14.Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti diincenerimento.2. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope devono essere avviate allosmaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità e le procedure previste dal decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.3. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), punti 2 e 3, devono essere gestiti conle stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.Capo IVDisposizioni finaliArt. 15.Abrogazioni.1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguentidisposizioni:a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitatointerministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10settembre 1982, n. 915;b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1989.
Art. 16.Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero.1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero compete lasorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, fermo restandoquanto previsto dagli articoli 10, 45 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.Allegato I(art. 2, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE(elenco esemplificativo)
(art. 2, comma 1, lettera a)
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO(elenco esemplificativo)
DENOMINAZIONE C.E.R.Miscela solventi organici 070704 solventi alogenati e non 070703Soluzioni acide 060199Soluzioni basiche 060299Soluzioni con metalli pesanti 060405Soluzioni acquose organiche 070701Terre filtranti da cromatografia ed affini 070709070710Oli esausti da pompe a vuoto 130107Liquidi di fissaggio 090104Liquidi di sviluppo 090101Reagenti acidi 060199Reagenti basici 060299Reagenti solventi 070704Reagenti solventi alogenati 070703Rifiuti contenenti mercurio 060404Reagenti solidi inorganici 060405Materiali isolanti contenenti amianto 170601Lampade fluorescenti 200121Batterie (pile) ed accumulatori esausti 160603Allegato III(art. 2, comma 1, lettera l)

CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DISTERILIZZAZIONELa convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e iparametri previsti nella norma UNI 10384/94 parte prima e successive modifiche e/ointegrazioni.L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestioneordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediantel'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero dibioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera dellasterilizzazione, con un minimo di tre.Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetticontrolli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. Ladocumentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impiantodeve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competentiautorità.